Avviso di selezione per medico competente

Art. 1 – Oggetto dell’incarico

Prestazioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008;
Funzioni ex art. 25 D.lgs. 81/2008:
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 D. Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilita’, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella e’ conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e dirischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Funzioni di sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs. 81/2008.

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione

Possono presentare domanda di disponibilità gli interessati di particolare e comprovata qualificazione professionale, mediante la dichiarazione dei titoli attinenti l’incarico cui è destinato il contratto, allegando:
curriculum vitae in formato europeo (Allegata Carta d’identità in corso di Validità);
godimento dei diritti civili e politici;
autocertificazione assenza di condanne penali;autocertificazione di non trovarsi in situazione di interdizione (non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA; non essere stati interdetti dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; non essere stati interdetti per legge o per provvedimento disciplinare, dall’esercizio della libera professione);
eventuale autorizzazione del proprio Dirigente allo svolgimento dell’attività oggetto dell‘ incarico in caso di dipendenti della PA.

Titoli richiesti:

Laurea in Medicina e Chirurgia;
Possesso di uno dei requisiti previsti dall’ art. 38 del D.lgs. 81/2008, ovvero:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (1. I laureati in medicina e chirurgia che pur non possedendo i requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l’attivita’ di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente. L’esercizio della funzione di cui al comma 1 e’ subordinato alla presentazione, all’Assessorato Regionale alla Sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell’attivita’ di medico del lavoro per almeno quattro anni)
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
Iscrizione all’Albo dell’ordine dei Medici ed all’ elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali (indicare numero e data di iscrizione).
Competenza specifica nell’attività oggetto dell’incarico;
Esperienza pregressa certificata nell’attività oggetto dell’incarico.

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