Dispositivi FFP2 o FFP3

Si comunica che all’atto della conversione del DL n.11 il Senato ha apportato alla norma le seguenti integrazioni:

…al fine di consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, siano adottate, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza: – obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; – al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell’articolo 58 del D.L. 73/20215 ; – rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano; – divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Il personale interessato sarà dotato dei dispositivi FFP2 o FFP3 appena formato l’ordine e il magazzino a cura dell’Ufficio acquisti.